Sez. L, Sentenza n. 4868 del 09/09/1982 (Rv. 422875 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE - SUSSISTENZA DI CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - APPLICABILITÀ - INTERPRETAZIONE SECONDO LE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE - SUSSISTENZA DI CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - APPLICABILITÀ - INTERPRETAZIONE SECONDO LE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE.*
Al fine di stabilire la qualifica spettante al prestatore di lavoro in relazione alle mansioni concretamente svolte, è necessario applicare il contratto collettivo corporativo, ove manchi o non sia applicabile un successivo contratto di diritto comune, attesa la ultrattività del primo ed, in tal caso, occorre interpretarne le norme, aventi forza di legge, individuando la categoria da attribuire in base ad esse; mentre, ove sia applicabile un contratto collettivo di diritto comune, le relative norme vanno interpretate secondo le regole di ermeneutica contrattuale, considerando che le indicazioni classificatorie, nel contratto stesso contenute, assumono carattere vincolante in quanto esprimono la volontà delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)