Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22899 del 10/11/2015 (Rv. 637170 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimento dìimmobili compresi nei piani di recupero - Agevolazioni ex art. 5 della l. n. 168 del 1982 - Presupposto soggettivo - Applicabilità in caso di locazione finanziaria - Limiti e condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall'art. 5 della l. n. 168 del 1982 per gli atti di trasferimento d'immobili compresi nei piani di recupero (d'iniziativa pubblica o privata, purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e ss. della l. n. 457 del 1978, postula, oltre all'inserimento del cespite in uno di quei piani, che l'acquirente sia tra i soggetti che attuano il recupero, sicché spetta anche ove l'acquirente abbia successivamente ceduto il bene ad un terzo, contestualmente riottenendolo da quest'ultimo in locazione finanziaria, con la previsione di realizzare i necessari lavori di recupero a propria cura e spese, atteso che l'attuazione del piano può avvenire anche nel concorso della combinata partecipazione di diversi apporti, uno finanziario e l'altro esecutivo, purché uno solo dei partecipanti invochi l'agevolazione predetta.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)