Sez. 1 - , Sentenza n. 28962 del 08/11/2019 (Rv. 655826 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE | Locazione di aeromobile - Amministrazione straordinaria del conduttore - Scioglimento del contratto da parte del commissario - Equo indennizzo - Applicazione della disciplina della locazione di immobili - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora il commissario dell'impresa conduttrice abbia esercitato il diritto di recedere dal contratto di locazione di un aeromobile, non spetta al locatore del veicolo l'equo indennizzo di cui all'art. 80 l.fall., perché detta norma riguarda solo il recesso del conduttore dalla locazione di beni immobili, mentre l'aeromobile è un bene mobile registrato, assoggettato al relativo regime secondo la previsione di cui all'art. 815 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 815, Legge Falliment. art. 80 com. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)