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Sez. 2, Ordinanza n. 558 del 15/02/1966 Cc. (dep. 07/05/1966) Rv. 101373 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - GIUDIZIO PER UN REATO CONCORRENTE MATERIALMENTE O FORMALMENTE CON QUELLO GIUDICATO - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1966-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101373-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - GIUDIZIO PER UN REATO CONCORRENTE MATERIALMENTE O FORMALMENTE CON QUELLO GIUDICATO - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE - FATTISPECIE.*

La preclusione del giudicato, sancita nell'art 90 cod proc pen, impedisce l'Esercizio della pretesa punitiva per lo stesso fatto, e quindi per lo stesso evento materiale: essa non puo invece essere invocata per un fatto e per un evento diverso, che concorra materialmente o formalmente con quello giudicato in precedenza. Per conseguenza, colui che gia sia stato giudicato per il delitto di lesioni puo essere sottoposto a procedimento penale per la partecipazione alla rissa, nel corso della quale le lesioni sono state cagionate.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)