Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 17/11/2021 (Rv. 663277 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Atti lesivi del diritto fondamentale di libertà religiosa - Trattamenti inumani o degradanti - Protezione sussidiaria - Necessità - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione sussidiaria, quando siano accertati atti oggettivamente lesivi dei diritti fondamentali di libertà religiosa dello straniero sanciti dall'art. 19 Cost., dall'art. 9 CEDU e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientranti nell'ambito dei trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art.14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, non si può ragionevolmente pretendere che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al pacifico compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo indicato nel paradigma normativo, secondo le proprie convinzioni e scelte religiose, per aderire ad un culto riconosciuto dallo Stato.
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Costituzione art. 19, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)