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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24037 del 03/08/2022 (Rv. 665596 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. – Esclusione – Ragioni. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665596-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, quand'anche dichiari illegittimamente inammissibile l'opposizione, non è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)