Sez. T, Ordinanza n. 26682 del 03/10/2025 (Rv. 676654-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice tributario - Inammissibilità del ricorso ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Instaurazione del giudizio dinanzi al giudice carente di giurisdizione - Rilevanza - Proponibilità dell'eccezione o rilevabilità d'ufficio dinanzi al giudice tributario - Sussistenza - Inerzia nella precedente fase - Irrilevanza. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Allorquando si verifichi la translatio iudicii ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 dal giudice ordinario a quello tributario, l'osservanza del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto impositivo (o esattivo) di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dev'essere valutata in relazione all'epoca di instaurazione del giudizio dinanzi al giudice carente di giurisdizione, potendo l'eccezione di tardività (al pari del rilievo d'ufficio) essere sollevata dinanzi al giudice tributario, anche ove la parte controinteressata sia rimasta inerte dinanzi al giudice ordinario.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/06/2009 num. 69 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)