Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri
Testo in vigore al
Art. 2 Ruolo degli appuntati e dei carabinieri
1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a) carabiniere;
b) carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri e' costituita da n. 48.050 unita'.
3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.
Art. 3 Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri
1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
Art. 4 Reclutamento dei carabinieri
1. Sono consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonche' nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i giovani che hanno gia' adempiuto agli obblighi di leva;
b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.
2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche.
Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati.
Art. 5 Requisiti per l'arruolamento
1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' adempiuto agli obblighi di leva;
c) idoneita' psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio e' definitivo;
d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta';
f) idoneita' fisica e statura non inferiore a mt 1,65;
g) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;
i) non essere stati condannati per delitto non colposo;
l) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
Art. 6 Bando di arruolamento
1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7 Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri
1. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere, al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' da questi delegata.
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alla altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
3. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma.
4. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.
Art. 8 Riammissione in servizio
1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di eta', che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.
Art. 9 Ruolo dei sovrintendenti
1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:
a) in servizio permanente;
b) in congedo;
c) in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata nel numero massimo di 20.000 unita'.
4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.
Art. 10 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di uffficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.
4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unita' nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno.
Art. 11 Immissione nel ruolo dei sovrintendenti
1. I sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono tratti, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi:
a) nel limite del 70% dei posti disponibili, dagli appuntati scelti;
b) nel limite del 30% dei posti disponibili, dagli appuntati, dai carabinieri scelti, nonche' dai carabinieri in servizio permanente.
2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) sia idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non son idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso previsto dal comma 1;
b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso formalizzate con decreto ministeriale, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.
5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.
6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono, a riacquistata idoneita' fisica, partecipare, a domanda, al primo corso utile.
7. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso nonche' la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dall'Autorita' da esso delegata.
8. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vicebrigadiere, con decreto ministeriale, nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.
9. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al normale servizio d'istituto.
10. E' dimesso dal corso e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito senza detrazione di anzianita', il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso;
d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13.
11. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.
12. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.
13. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti nome sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel Regolamento per l'istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, da approvare con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12 Ruolo degli ispettori
1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:
a) in ferma volontaria;
b) in servizio permanente;
c) in congedo;
d) in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata in 29.531 unita'.
Art. 13 Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori
1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.
Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.
4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.
Art. 14 Reclutamento degli ispettori
1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:
a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici;
b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei;
2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 e' determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso.
3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera b) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla lettera a) dello stesso comma.
4. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dal presente decreto.
5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78.
Art. 15 Ammissione al corso biennale
1. L'ammissione al corso previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per i requisiti e gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 ;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
3) non abbiano superato il trentesimo anno di eta';
4) non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta:
1) godano dei diritti civili e politici;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o intendano conseguirlo nell'anno in cui e' bandito il concorso;
3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare il limite massimo e' elevato a 28 ami qualunque sia il grado da essi rivestito;
4) siano celibi o vedovi o se coniugati abbiano compiuto ventisei anni di eta';
5) siano in possesso di idonei requisiti fisici e di statura non inferiore a m 1, 65;
6) non siano stati condannati per delitti non colposi;
7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in situazioni incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
8) siano in possesso, anche alla data dell'effettivo incorporamento, dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
9) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici.
Art. 16 Ammissione al corso semestrale
1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 17 ;
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
4) non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. I militari che superano il corso di cui al comma 1 sono immessi in ruolo con il grado di maresciallo a decorrere dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), concluso nell'anno.
Art. 17 Prove concorsuali
1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:
a) una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di italiano;
b) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
c) un accertamento psico-attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento carabinieri.
Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma l'accertamento e' limitato alla verifica dell'inesistenza di infermita' invalidanti in atto.
Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:
a) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi d'istituto;
b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
c) un accertamento psico-attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
d) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermita' invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 18 Commissione di esame
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1, e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
d) un maresciallo aiutante s.UPS, segretario senza diritto al voto.
2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al precedente comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Art. 19 Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito
1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da dieci a venti ventesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed all'accertamento psico-attitudinale e' ammesso a sostenere la prova orale.
3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno dieci ventesimi.
4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli e requisiti preferenziali stabiliti nel bando di concorso.
5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere.
6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilita', nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti.
Art. 20 Prova facoltativa
1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 17, e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.
3. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compresso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.
Art. 21 Posizione di stato degli ammessi ai corsi
1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
c) se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volonta' nell'Arma;
d) se provenienti dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze Armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
Art. 22 Svolgimento del corso biennale
1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno.
Conseguono l'idoneita' per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita' di prima ovvero di seconda sessione.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.
3. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare di appartenenza.
4. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:
a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi;
d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6.
5. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.
6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.