Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni
Testo in vigore al
Art. 9
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975".
Art. 10
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:
"L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, e' ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se e' superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se e' superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennita' di anzianita'.
Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma e' superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta e' ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni";b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114;
d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;
e) il secondo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o piu' persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facolta' di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo";
f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole "dodicimila" e "quindicimila" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "diciottomila" e "ventitremila".
Art. 11
1. Al secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole "duemilioni e cinquecentomila" e "sette milioni e cinquecentomila" sono rispettivamente sostituite da "sei milioni" e "dodici milioni".
Art. 12
1. Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota e' ridotta al dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' abrogato.
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1983, N. 649
Art. 14
1. Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido".
Art. 15
1. Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni.
Art. 16
1. L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.
3. Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma, e 100-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.
Art. 17
1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
2. Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo;
b) lo impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta e' irrevocabile.3 Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalita' per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.
3. Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento e' superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.
4. All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.3
5. In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate.7
Art. 18
1. I termini previsti nell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.
2. Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonche' i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a sensi degli articoli da 1 a 5 e 9, terzo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e' aggiunto il seguente periodo:
"Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresi' prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 19
1. I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.4
2. Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie, nonche' alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.4
3. La disposizione del precedente comma si applica altresi' in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonche' di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione e' demandata agli uffici del registro.
Art. 20
1. L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni e' ridotta delle detrazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.
2. Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche delle detrazioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.
3. Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che gli corrisponde la misura delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.
Art. 21
1. A decorrere dal 1 gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 22
1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.
2. La rivalutazione puo' essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalita':
a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio.
Per i beni gia' rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della societa' o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passivita', diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.
3. La rivalutazione non puo' in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nella impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.
4. La rivalutazione puo' essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalita' di cui alla lettera b) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta. Per le azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione puo' essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la societa' emittente ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni.
5. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.
Art. 23
1. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
2. In caso di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente. La riduzione deve essere deliberata dall'assemblea ma non e' soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente.
3. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 22, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
4. In caso di condanna il giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
Art. 24
1. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente.
2. Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad una impresa commerciale, ad una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una societa' a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 23 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la societa' o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione e' deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.
Art. 25
1. Gli imprenditori commerciali, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera a), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 22, i beni indicati nel medesimo articolo 22, relativi all'attivita' commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti gia' tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.
2. La rivalutazione non puo' essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se gia' tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico indicato nel precedente comma, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.
3. I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.
4. I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purche' provvedano, entro il 30 aprile 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.
5. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle societa' ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
Art. 26
1. Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta e' elevato a lire centocinquantamila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie.
2. Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni previsto nel secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, e la detrazione di L. 36.000 prevista nel medesimo secondo comma dell'articolo 4 del detto decreto sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a L. 42.000.
Art. 27
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 11 e 17 nonche' la disposizione dell'articolo 10, lettera d), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
2. Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
3. Le altre disposizioni dell'articolo 10 hanno effetto decorrere dal 1 gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
4. Con effetto dalla medesima data e' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.
5. La disposizione dell'articolo 12 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
6. I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.
7. I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 10 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.
8. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 e la disposizione dell'articolo 10, lettera d), relativa all'elevazione a L. 18.000 della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
9. Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1 marzo e il 30 aprile 1976.
10. Sono prorogati al 30 aprile 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra il 1 gennaio e il 29 aprile 1976.
11. I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1975, tra il 1 marzo e il 30 aprile 1976.
Art. 28
1. Il primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:
"Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta".
In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dalla deduzione di interessi passivi effettuata con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo, non puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 29
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, uno o piu' provvedimenti aventi valore di legge al fine di:
a) adeguare il trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari e alle quote di aggiunta di famiglia nonche' alle maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, in modo da statuire, anche con opportuna gradualita' temporale, e a partire dal 1 gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche.
L'esclusione dalla base imponibile non potra' in ogni caso superare gli importi corrisposti agli aventi diritto secondo le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni;b) armonizzare ed adeguare, anche in relazione alla gradualita' prevista, l'applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonche' degli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364.