Sez. 1, Sentenza n. 2992 del 30/04/1996 Cc. (dep. 14/06/1996) Rv. 204932 - 01
Reati militari - In genere | Applicazione di pene sostitutive - Sopravvenuta impossibilità, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 53 della legge n. 689/81 - Necessità di intervento del legislatore per rendere operativa detta possibilità - Esclusione, relativamente alla pena sostitutiva pecuniaria.
Reati militari - In genere
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, nella situazione creata dall'intervenuta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non prevedeva l'applicabilità delle dette sanzioni relativamente a pene inflitte per reati militari (Corte Costituzionale 29 giugno 1995 n. 284), mentre può porsi un problema di compatibilità della semidetenzione o della libertà controllata con particolare "status" del militare (si da rendere tali sanzioni di fatto inapplicabili, in attesa dell'auspicato intervento del legislatore), analogo problema non si pone con riguardo alla pena pecuniaria sostitutiva, la quale, pertanto, può già ora essere applicata anche nel caso di reati militari, in attuazione della summenzionata decisione del giudice delle leggi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)