Sez. 3, Sentenza n. 8202 del 20/04/1982 Ud. (dep. 25/09/1982) Rv. 155184 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE DEL COMUNE - DANNI - ESTREMI.*
EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE DEL COMUNE - DANNI - ESTREMI.*
Nei reati urbanistici il danno ingiusto e, quindi, risarcibile al comune perché lesivo del bene "territorio", va visto come "pregiudizio all'abitabilità dell'ambiente, agli equilibri sociologici, ecologici, biologici", o causa "di disfunzioni, di disservizi, di ritardi, di condizionamenti, di limitazioni, di preclusioni che l'abuso è idoneo a causare nella realizzazione del programmato assetto abitativo, produttivo, culturale, ricreativo del territorio". Tutto questo può derivarsi dalla concezione di territorio quale emerge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ma anche da una serie recente di leggi sino al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attuativo della legge 22 luglio 1975, n. 382 sul decentramento regionale per cui il territorio viene ad investire ben di più della semplice abitabilità, dello stesso ambiente e della stessa ecologia, ma è visto come una realtà geomorfologica e socio-economica normativamente strutturata, oggetto di fruizione collettiva giuridicamente tutelata e di disponibilità controllata. (fattispecie relativa a Costituzione di parte civile del comune in reato urbanistico nel quale era stata ridotta la fruizione collettiva del castello aragonese di Ischia) (Conf mass n 154209; (Conf mass n 152821 ed ivi citate 4).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 382 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)