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Sez. 6, Sentenza n. 8166 del 04/05/1982 Ud. (dep. 23/09/1982) Rv. 155157 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155157-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - LIMITI.*

La rinnovazione del dibattimento è strumento processuale straordinario che il giudice di appello può usare solo se ritiene che gli elementi acquisiti siano insufficienti per una corretta decisione. Ove tale situazione non ricorre, la decisione di secondo grado contiene implicitamente il rigetto della istanza di rinnovazione, in quanto superflua e dilatoria. (Conf mass n 146779 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)