Sez. 1, Sentenza n. 22574 del 23/10/2014 (Rv. 632721 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO | Liquidazione della quota sociale invocata dagli eredi del socio defunto ex art. 2284 cod. civ. - Termine prescrizionale - Art. 2949 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Termine di prescrizione per l'accettazione di eredità - Inapplicabilità - Ragioni.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO
Il diritto, riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli artt. 2284 e 2289, primo comma, cod. civ., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del "de cuius", ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 cod. civ., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall'art. 2946 cod. civ., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui "ratio" è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)