Sez. 6, Sentenza n. 41798 del 11/09/2024 Cc. (dep. 13/11/2024) Rv. 287247-01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Crediti d'imposta generati da false fatture - Cessione ad istituto di credito ex art. 121, comma 1, lett. b), d.l. n. 34 del 2020 (superbonus” 110%") - Sequestro a fini di confisca - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Sequestro impeditivo - Configurabilità.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Non possono formare oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca i crediti di imposta generati da false fatturazioni ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per interventi edilizi agevolati ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "superbonus 110%"), ceduti ad un istituto di credito, ove allo stesso sia addebitabile solo in difetto di diligenza, posto che, spettando la detrazione di imposta al committente delle opere, non sono suscettibili di confisca perché appartenenti a persona estranea al reato, essendone invece consentito, ove concorrano i relativi presupposti, il sequestro a fini impeditivi.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 1 lett. B, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)