Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 266 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21697
- Trasporto pubblico
- Distrazione degli autobus di linea al noleggio e viceversa
- Direttive e criteri in provvedimenti del ministro dei trasporti
- Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale
- Ricorsi per conflitto di attribuzione della regione campania
- Mancata notifica al presidente del consiglio
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, di cui alle leggi nn. 260 del 1958 e 103 del 1979, come si evince dal disposto di questa ultima legge e come, del resto, risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte. Peraltro, non sana il vizio della notificazione, la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, poiché tale atto deve essere diretto agli organi cui spetta la legittimazione (ad agire o a contraddire). Sono quindi manifestamente inammissibili, per vizio di notificazione, i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla regione Campania, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1994 e alla successiva circolare dello stesso Ministro 12 gennaio 1995. - S. nn. 295/1993, 355/1992, 548/1989, 215/1988. red.: A.M. Marini
Norme impugnate
- decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1994
- circolare del ministero dei trasporti 12 gennaio 1995
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi promossi con due ricorsi della Regione Campania notificati il 2 agosto 1994 e il 28 febbraio 1995, depositati in cancelleria il 10 agosto 1994 e il 6 marzo 1995, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 luglio 1994 recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa"; b) della circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione, D.C. III Div. 32 del 12 gennaio 1995 - prot. n. 82 - avente ad oggetto: "Disposizioni applicative del D.M. 12 luglio 1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa" ed iscritti rispettivamente ai nn. 27 del registro conflitti 1994 e 6 del registro conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio promosso con ricorso iscritto al reg. confl. n. 6 del 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 1
Ritenuto che la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzioni, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994, recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa" (reg. confl. n. 27 del 1994);
che la ricorrente ricorda che in materia di autolinee la competenza è ripartita tra lo Stato, cui spetta la valutazione tecnica dell'idoneità del mezzo ad essere utilizzato per un servizio diverso da quello suo proprio, e la regione, quale ente concedente la linea, che esercita le funzioni in ordine alla gestione del servizio, secondo le disposizioni del nuovo codice della strada (artt. 82, comma 6, e 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) e l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 2 del 1993);
che il provvedimento impugnato sarebbe invasivo delle competenze regionali perché conterrebbe prescrizioni non aventi carattere strettamente tecnico, bensì attinenti anche alla gestione del servizio di spettanza della regione, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 1 e 3 del d.P.R. n. 5 del 1972 e 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
che, con altro ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995), la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento della circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione del 12 gennaio 1995, recante "Disposizioni applicative del D.M. 4 luglio 1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa", riproponendo le censure già svolte nei confronti del precedente provvedimento;
che in questo secondo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza del conflitto, perché, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Ministero non pretende di ingerirsi nel controllo sulla regolarità del servizio di linea di competenza regionale, ma si preoccupa soltanto di prendere in esame, a fini di sicurezza, il singolo veicolo del quale si è domandata la distrazione;
che all'udienza la difesa dello Stato ha eccepito la inammissibilità del ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995) per vizio della notificazione;
punto 2
Considerato che i due ricorsi coinvolgono atti tra di loro connessi e propongono censure identiche o analoghe, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che entrambi i ricorsi sono stati notificati al Presidente del Consiglio dei ministri soltanto presso l'Avvocatura generale dello Stato e non anche al diretto destinatario, nella sua sede;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 295 del 1993, 355 del 1992, 548 del 1989, 215 del 1988), dalla quale non si hanno ragioni di discostarsi, ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio dettate dalle leggi 25 marzo 1958 n. 260 e 3 aprile 1979, n. 103 e che in particolare quest'ultima legge, avendo disposto espressamente la sua applicabilità ai giudizi davanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, l'ha implicitamente esclusa per i giudizi costituzionali;
che non può ritenersi sanato, per il ricorso iscritto al reg. confl. n. 6 del 1995, il vizio della notificazione per effetto della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, data l'eccezione che in proposito essa ha formulato all'udienza e che va accolta perché la notificazione deve essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione (ad agire o a contraddire) in questi giudizi;
che pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità dei ricorsi proposti dalla Regione Campania avverso:
1) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994), recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa";
2) la circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, 12 gennaio 1995, avente ad oggetto "Decreto 4 luglio 1994 concernente direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze