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Sez. 1, Sentenza n. 16426 del 25/07/2007 (Rv. 599107 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Successivo fallimento - Prededucibilità del credito per il prezzo di vendita coattiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599107-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE

La prededuzione, ammissibile anche nel concordato preventivo, deve corrispondere ai debiti della massa, contratti cioè per le spese e dunque a causa dello svolgimento e della gestione della procedura, nell'interesse dei creditori; deve escludersi tale natura al credito per il prezzo di una vendita coattiva, nel caso in cui la citazione per la esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, in relazione al preliminare stipulato quando le parti erano in bonis, sia stata notificata al debitore anteriormente all'apertura del concordato, mentre la sentenza costitutiva sia sopravenuta quando il concordato era già stato omologato e si era aperta la fase della liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)