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Sez. L, Ordinanza n. 6005 del 17/03/2026 (Rv. 677675-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Debito contributivo - Gestione separata - Dichiarazione dei redditi - Quadro RR - Omessa compilazione - Doloso occultamento del debito - Sospensione della prescrizione - Automatismo - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677675-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli - essendo necessario un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo al professionista inadempiente.

Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 1 lett. 8, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)