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Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 06/12/1995 Ud. (dep. 09/02/1996) Rv. 204468 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento soggettivo (psicologico): dolo | Rifiuto di atti professionali - Dovuti per ragioni sanitarie - Verifica - Criteri di valutazione - Fattispecie: preteso errore diagnostico.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204468-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento soggettivo (psicologico): dolo

Il rifiuto di atti professionali dovuti per ragioni sanitarie, di cui all'art. 328 cod. pen., deve essere verificato avendo riguardo alla sua natura di delitto doloso, senza tracimare in valutazioni sulla colpa professionale sanitaria, che esula dalla struttura psicologica del reato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non sostenibile la tesi che il rifiuto dell'imputato - anestesista rianimatore - di accompagnare una paziente a rischio di crisi cardiocircolatorie o respiratorie nell'autoambulanza durante il tragitto sino ad altro ospedale fosse dovuto sostanzialmente a un suo errore diagnostico e come tale non poteva considerarsi "indebito").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)