Sez. L, Sentenza n. 12749 del 28/11/1992 (Rv. 479795 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere | Requisiti reddituali - Carattere unico per il richiedente coniugato - Estremi - Superamento della soglia da parte del solo richiedente e non di entrambi i coniugi - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere
L'art. 3 D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge n. 114 del 1974, che - prevedendo i requisiti soggettivi per il diritto alla pensione sociale - stabilisce in particolare che il cittadino, che richiede il beneficio, deve possedere redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugato, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue, va interpretato nel senso che, nel caso di soggetto coniugato, il requisito reddituale è unico (e non già duplice) ed è quello risultante dal cumulo col reddito del coniuge, a nulla rilevando invece che il reddito personale del coniuge che richiede la prestazione assistenziale superi eventualmente la soglia minima che rappresenta il requisito reddituale per i soggetti non coniugati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)