Sez. 1, Sentenza n. 9605 del 09/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166515 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE - RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDIZIATO - PRIMA DI ASSUMERE TAL QUALIFICA - REGIME GARANTISTICO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - EFFETTO - UTILIZZAZIONE COME ELEMENTO PROBATORIO - VALIDITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE - RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDIZIATO - PRIMA DI ASSUMERE TAL QUALIFICA - REGIME GARANTISTICO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - EFFETTO - UTILIZZAZIONE COME ELEMENTO PROBATORIO - VALIDITÀ.*
Alle dichiarazioni, rese dall'interessato prima che egli assuma la qualità di imputato o di indiziato di reato e cioè prima che siano emersi elementi concreti di reità, non identificabili con sospetti, congetture caratterizzati da labilità probatoria, non è applicabile il regime garantistico previsto dalla attuale normativa. Ne consegue che la polizia giudiziaria, nell'ambito della facoltà, riconosciutale dalla legge, di sentire senza speciali formalità le persone che possono fornire notizie utili ai fini delle indagini, ha l'Obbligo di riferire sulle dichiarazioni rese da colui che ancora non sia neppure indiziato di reità e il giudice può utilizzare tale materiale probatorio al fine della formazione del suo libero convincimento. (V mass n 157885; (V mass n 154627).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)