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Sez. 3, Sentenza n. 11006 del 10/02/1975 Ud. (dep. 26/11/1975) Rv. 131277 - 01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PERIZIA - IN GENERE - SEQUESTRO - OBBLIGO D'AVVISO - ESCLUSIONE - INIZIO DELLA PERIZIA - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - FATTISPECIE PRELIEVO DI CAMPIONI D'ACQUA PER PERIZIA.*
Stato
decisa il 1975-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131277-01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PERIZIA - IN GENERE - SEQUESTRO - OBBLIGO D'AVVISO - ESCLUSIONE - INIZIO DELLA PERIZIA - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - FATTISPECIE PRELIEVO DI CAMPIONI D'ACQUA PER PERIZIA.*

L'art 304 bis cod proc pen non prevede il diritto dei difensori dell'imputato ad intervenire alle operazioni di sequestro delle cose pertinenti al reato pertanto il cancelliere non ha l'Obbligo, a pena di nullita di avvertire i difensori della data, del luogo e dell'ora dell'espletamento delle operazioni, Obbligo sussistente relativamente all'inizio di quelle inerenti alla perizia. (fattispecie relativa a prelevamento di campioni d'acqua in corso pubblico in cui una cartiera immetteva i suoi rifiuti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)