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Sez. 1, Sentenza n. 5812 del 05/11/1981 (Rv. 416523 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO - TRASFERIMENTO D'IMPRESE ELETTRICHE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - CAPITALE NETTO DI SOCIETÀ NON QUOTATA IN BORSA - UTILI DI ESERCIZIO - COMPUTABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416523-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO - TRASFERIMENTO D'IMPRESE ELETTRICHE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - CAPITALE NETTO DI SOCIETÀ NON QUOTATA IN BORSA - UTILI DI ESERCIZIO - COMPUTABILITÀ - LIMITI.*

Al fine della Determinazione dell'indennizzo dovuto per il trasferimento di azienda elettrica all'ENEL, nel capitale netto di società non quotata in borsa, gli utili di Esercizio possono essere computati solo quando vengano assegnati a riserva e non anche quando siano destinati alla distribuzione perché, in tal caso, non incrementando né il capitale né il patrimonio della società stessa, restano estranei al valore devoluto all'ENEL. (Conf 4647/79, mass n 401183; (Conf 1187/78, mass n 390544; (Conf 509/76, mass n 379171).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)