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Sez. 2, Sentenza n. 6304 del 05/06/1995 (Rv. 492680 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Deliberazione invalida - Successiva sostituzione con delibera regolare - Disposizione di cui all'art. 2377 ultimo comma cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492680-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

La disposizione dell'art. 2377 U.C. cod. civ., secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata e sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici. Pertanto, qualora un condomino abbia dedotto a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso sulla base di una delibera assembleare, l'invalidità di quest'ultima per aver adottato un erroneo criterio di ripartizione delle spese condominiali, la sostituzione di detta delibera con altra che, adottando un nuovo criterio di riparto della spesa elimini ogni contrasto tra le parti, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2377, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)