Sez. L, Sentenza n. 3001 del 01/03/2002 (Rv. 552700 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Vizio di notificazione e inesistenza di notificazione - Nozione - Differenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
Il vizio di notificazione importante nullità sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ. si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima; per contro, il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare. (Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta, in violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., invece che al Comune in persona del Sindaco, all'Ufficio Ragioneria del Comune medesimo, ma la parte ingiunta aveva proposto tempestiva opposizione difendendosi nel merito; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha ravvisato gli estremi della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)