Sez. U, Ordinanza n. 6 del 21/04/1979 Cc. (dep. 18/06/1979) Rv. 142256 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI COERCIZIONE PERSONALE EMESSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE ORGANO DELLA GIURISDIZIONE PENALE COSTITUZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE QUANTO AL CONTROLLO DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI COERCIZIONE PERSONALE EMESSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE ORGANO DELLA GIURISDIZIONE PENALE COSTITUZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE QUANTO AL CONTROLLO DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI.*
Gli artt 134 e 137 della Costituzione derogano agli artt 111, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della stessa Costituzione, prevedendo una giurisdizione costituzionale penale esclusiva, esplicata da organi sovrani non inquadrabili nello ordinamento giurisdizionale disciplinato nella parte seconda, titolo quarto, dell'anzidetta Costituzione. Ne deriva che la Corte di Cassazione non ha giurisdizione quanto al controllo dei provvedimenti concernenti la liberta personale dei soggetti indicati negli artt 90 e 96 della Costituzione e di quelli diversi per i quali sia stato esercitato il potere di riunione a norma dell'art 16 della legge 25 gennaio 1962, n 20.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 90, Costituzione art. 96, Costituzione art. 102 com. 1, Costituzione art. 102 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 134, Costituzione art. 137, Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 25/01/1962 num. 20 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)