Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 09/11/1968 (Rv. 337038 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - CONSIGLIERI COMUNALI DELLA REGIONE SICILIANA - CAUSE DI INELEGGIBILITA - DIRETTORE SANITARIO DEL PREVENTORIO INFANTILE ANTITUBERCOLARE D'UN COMUNE - INELEGGIBILITA.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - CONSIGLIERI COMUNALI DELLA REGIONE SICILIANA - CAUSE DI INELEGGIBILITA - DIRETTORE SANITARIO DEL PREVENTORIO INFANTILE ANTITUBERCOLARE D'UN COMUNE - INELEGGIBILITA.*
A norma dell'art 5 n 3 dp 20 agosto 1960 n 3 (che approva il tu delle leggi per l'elezione dei consiglieri comunali della regione siciliana) non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale tanto coloro che amministrano enti od istituti sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune, quanto coloro che ricevono uno stipendio o un salario sia dal comune che da alcuno degli enti predetti (nella specie e stata ritenuta l'ineleggibilita alla predetta carica del direttore sanitario del preventorio infantile antitubercolare di un comune, giacche detto ente dipende dal consorzio provinciale antitubercolare il quale riceve, a norma del tu delle leggi sanitarie- (RD 27-5-1934 n 1265, artt 271 e segg- un contributo obbligatorio da parte dei comuni che ne fanno parte). (V. 2364-68, massima n. 334706).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)