diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 06/06/1969 (Rv. 341198 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - NOZIONE - MANDATO AD AMMINISTRARE CON L'OBBLIGO DI VERSARE LE RENDITE A UN TERZO - DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341198-01

DONAZIONE - INDIRETTA - NOZIONE - MANDATO AD AMMINISTRARE CON L'OBBLIGO DI VERSARE LE RENDITE A UN TERZO - DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITA.*

Nella figura della donazione indiretta rientra qualsiasi liberalita, non direttamente voluta ed attuata attraverso il mezzo appositamente apprestato dall'ordinamento giuridico (nel qual caso si ha donazione diretta), ma voluta ed attuata attraverso un altro mezzo giuridico, il quale - secondo l'ordinamento - ha uno scopo tipico diverso dalla liberalita, onde quest'ultima costituisce uno scopo atipico e conseguenza secondaria e voluta dell'atto compiuto. Ben puo costituire donazione indiretta il mandato ad amministrare dato ad un soggetto con l'Obbligo di versare le rendite o altre somme di denaro ad altro soggetto, che e il beneficato della liberalita indiretta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)