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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 326 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-29, depositata il 1992-07-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:326
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 18501

  • Professioni
  • Albi professionali
  • Requisiti per l'iscrizione
  • Perdita del godimento dei diritti civili
  • Effetti
  • Cancellazione dall'albo del professionista
  • Necessità di instaurazione di procedimento disciplinare ai fini del relativo provvedimento
  • Esclusione.
Leggi la massima
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non è richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione dall'albo del professionista, quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo stesso (tra cui la perdita del godimento dei diritti civili, ex art. 2, n. 2, l. 7 marzo 1985, n. 75).

Massima n. 18502

  • Professioni
  • Geometra
  • Fallimento dell'iscritto all'albo
  • Effetti
  • Automatica cancellazione dall'albo
  • Lamentato deteriore trattamento rispetto agli impiegati dello stato, beneficianti, invece, di procedure disciplinari pur in caso di condanna penale
  • Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'assenza di carattere disciplinare del provvedimento che dispone la cancellazione dall'albo del professionista per perdita di un requisito per l'iscrizione all'albo stesso, quale, nella specie, la perdita del godimento dei diritti civili conseguente a dichiarazione di fallimento del geometra iscritto, rende in radice non comparabile - ex art. 3 Cost. - la posizione di tale soggetto rispetto a quella degli impiegati civili dello Stato - beneficianti, pur in caso di condanna penale del procedimento disciplinare - e non congruente, al riguardo, il richiamo all'art. 24 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 25 aprile 1938, n. 897, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - In tema di destituzione di diritto, v. S. nn. 158/1990, 40/1990, 971/1988.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 25 aprile 1938, n. 897

Parametri

Massima n. 18505

  • Professioni
  • Geometri
  • Fallimento dell'iscritto all'albo
  • Effetti
  • Automatica cancellazione dall'albo
  • Lamentato deteriore trattamento rispetto agli impiegati dello stato, beneficianti, invece, di procedure disciplinari
  • Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
  • Natura regolamentare della norma denunziata nel giudizio di costituzionalità
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La natura regolamentare dell'impugnato r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, preclude alla Corte il sindacato di costituzionalità sullo stesso, con conseguente manifesta inammissibilità della questione sollevata in ordine all'art. 10 di esso, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. - v. O. n. 219/1983, S. n. 16/1975.

Norme impugnate

  • art. 10 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal Consiglio nazionale dei geometri, sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri di Firenze iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 marzo 1992) dal Consiglio nazionale dei geometri, sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri di Firenze (Reg. ord. n. 156 del 1992), è stata sollevata questione incidentale di legittimità degli artt. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi), assumendosi per l'iscritto dichiarato fallito l'automatica cancellazione dall'albo, a differenza di altre categorie di professionisti (dottori commercialisti) ovvero degli impiegati civili dello Stato, i quali, pur in caso di condanna penale, beneficiano di procedure disciplinari che consentono l'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
punto 2
Considerato che, come altre volte evidenziato, l'impugnato regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, stante la sua natura regolamentare, sfugge al sindacato di questa Corte (cfr. ordinanza n. 219 del 1983 e sentenza n. 16 del 1975); che pertanto, sotto tale aspetto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; che con riferimento all'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione non è richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione dall'albo quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti per l'iscrizione (tra cui la perdita del godimento dei diritti civili, ex art. 2, n. 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75), va rilevata la disomogeneità delle situazioni poste a confronto dal Collegio remittente che richiama i precedenti di questa Corte in tema di cosiddetta destituzione di diritto (cfr. sentenze n. 158 e 40 del 1990 e n. 971 del 1988); che, infatti, l'assenza del carattere disciplinare nel provvedimento de quo per la perdita del requisito dell'iscrizione (godimento dei diritti civili, la cui mancanza è di per sé ostativa al concreto ed efficace esercizio della professione) e, di conseguenza, l'esclusione, in capo al soggetto deliberante, della benché minima valutazione discrezionale in ordine al provvedimento da adottare, implica l'incomparabilità, in radice, delle posizioni poste a confronto ex art. 3 della Costituzione, in uno all'incongruenza del richiamo al successivo art. 24; che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia negli albi), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con la medesima ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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