Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e' sostituito dal seguente:
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate".
2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n.
614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e' abrogato.
Art. 2
1. Nella lettera a) dell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, come sostituita dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, le parole: "o il millilitro, e' seguito", sono sostituite dalle seguenti: "o il millilitro, seguito".
Art. 3
1. L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e' sostituito dal seguente:
"Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto".
Art. 4
1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e' sostituito dall'allegato I alla presente legge.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI