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Sez. U, Ordinanza n. 1141 del 19/12/1997 (Rv. 511038 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Impresa sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria - Domanda diretta a far valere un credito nei confronti dell'impresa - Preventiva verificazione del credito davanti agli organi amministrativi - Mancanza - Deducibilità con regolamento preventivo - Esclusione - Fattispecie relativa a intervento dell'appaltatore in amministrazione straordinaria in giudizio promosso contro il committente ex art. 1676 cod. civ.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511038-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Con riguardo alla controversia promossa davanti al giudice ordinario, per far valere un credito nei confronti di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n. 95), deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che sia rivolto a denunciare la mancanza della preventiva verificazione del credito stesso davanti ai competenti organi amministrativi (artt. 208 e 209 della legge fallimentare, richiamati dall'art. 1 del citato decreto), trattandosi di circostanza che non interferisce sulla competenza giurisdizionale del predetto giudice (nemmeno sotto il profilo del difetto temporaneo di giurisdizione), ma solo sulla proponibilità o proseguibilità della domanda, cioè su aspetti in senso lato di merito. (Principio applicato nella specie in relazione a giudizio promosso, ex art. 1676 cod. civ., da dipendenti dell'appaltatore contro il committente, nel quale era intervenuta l'Amministrazione straordinaria, che aveva poi proposto regolamento preventivo di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)