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Sez. 5, Sentenza n. 34504 del 11/07/2011 Ud. (dep. 22/09/2011) Rv. 250945 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Assenza della prova di ricezione della raccomandata spedita, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. all'imputato residente all'estero - Consegna degli atti al difensore - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250945-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO

In tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, qualora l'imputato non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 169 cod. proc. pen., l'Autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., al fine della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (art. 157, comma quinto, cod. proc. pen.); ne deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all'art. 169, comma primo, ultima parte, in quanto tale procedura presuppone che l'elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre, l'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)