Sez. 1, Sentenza n. 1158 del 31/05/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155930 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - ACCERTAMENTI TECNICI - NATURA - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - ACCERTAMENTI TECNICI - NATURA - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Rientra nell'Esercizio legittimo delle proprie funzioni, la facoltà della polizia di richiedere ad altri organi o uffici dello stato accertamenti tecnici di natura amministrativa, anche se non previsti da leggi speciali; per eseguire tali accertamenti, che non costituiscono Atti processuali in senso proprio, non è necessario il rispetto delle garanzie difensive previste per la perizia. (V mass n 154408 e massime citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)