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Sez. 3, Sentenza n. 1421 del 21/01/2011 (Rv. 616296 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Denuncia relativa all'acquisizione di una prova dalla quale la parte era decaduta - Sentenza impugnata fondata anche su altre prove regolarmente assunte - Cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616296-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ove nel motivo di ricorso per cassazione venga denunciata l'erroneità dell'espletamento di una prova dalla quale la parte era decaduta, non può procedersi alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata qualora il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il proprio convincimento con riferimento anche ad altre emergenze istruttorie regolarmente acquisite, sicché l'elisione della prova irritualmente assunta non incide sull'impianto argomentativo della pronuncia oggetto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)