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Sez. L, Sentenza n. 4124 del 04/05/1996 (Rv. 497376 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Inesistenza di infermità invalidante nella misura richiesta - Precisione di eventuali futuri aggravamenti - Pronuncia di mero accertamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497376-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo al riguardo configurabile - come è, invece, ove siano contestate l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'inclusione dell'attività svolta nella tabella delle lavorazioni morbigene o l'esposizione al rischio - una questione pregiudiziale, di cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. possa chiedersi l'accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito della domanda principale, bensì trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sè e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)