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Sez. L, Sentenza n. 2229 del 04/04/1980 (Rv. 405899 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA PER AZIONI E DIPENDENTE SUBORDINATO DELLA MEDESIMA - COMPATIBILITA - CONDIZIONI - AMMINISTRATORE UNICO E LAVORATORE SUBORDINATO - CUMULABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI RELATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405899-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA PER AZIONI E DIPENDENTE SUBORDINATO DELLA MEDESIMA - COMPATIBILITA - CONDIZIONI - AMMINISTRATORE UNICO E LAVORATORE SUBORDINATO - CUMULABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI RELATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La cumulabilita, nello stesso soggetto, della qualita di amministratore, - ancorche si tratti di consigliere delegato dal consiglio di amministrazione - di una societa per azioni, con quella di dipendente subordinato della medesima (quale che sia la categoria di dipendenza, operaia, impiegatizia o dirigenziale), e ammissibile, qualora sia individuabile, attraverso un'indagine di fatto da operarsi caso per caso, la formazione di una volonta imprenditoriale realizzatasi in modo autonomo, rispetto a quella dell'amministratore, asserito dipendente (pur se si tratti di amministratore delegato), diretta all'assoggettamento di quest'ultimo ad un potere esterno, dei competenti organi amministrativi della societa, di controllo, direttivo e disciplinare, con la conseguenza che non e ipotizzabile una tale posizione di dipendenza subordinata, senza che vi sia necessita delle indicate indagini, nel caso dell'amministratore unico. L'accertamento della sussistenza o meno dell'accennato conferimento della qualita di lavoratore dipendente, da parte dei competenti organi societari, e della presistenza dell'assoggettamento dell'amministratore, in termini di rapporto di lavoro subordinato, al potere di questi ultimi, costituiscono un apprezzamento di fatto, non censurabile, se opportunamente motivato, in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)