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Sez. 5, Sentenza n. 5595 del 09/04/2003 (Rv. 562044 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse - Riunione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562044-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La riunione di procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 cod. proc. civ.), non fa venir meno l'autonomia delle cause tra loro connesse e riunite nello stesso processo, con la conseguenza che resta autonoma anche la posizione assunta dalle parti in ciascuno dei giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)