diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19711 del 21/09/2020 (Rv. 659219 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - MODI - ESPRESSA | Accettazione espressa - In scrittura privata - Nullità della distanza convenzione contenuta nello stesso documento - Invalidità derivata del negozio di accettazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659219-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - MODI - ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475, Regio Decr. Legge 27/09/1941 num. 1015 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)