Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 393 del 1987
Massime (2)
Massima n. 3627
- Stupefacenti e sostanze psicotrope
- Farmacista
- Spedizione di ricette
- Medico
- Redazione di ricette
- Non conformità delle ricette alle prescrizioni di legge
- Diversità di trattamento punitivo
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
fna norma che ragionevolmente tuteli certi interessi non può pensurarsi sotto il profilo della disparità di trattamento punitivo, argomentandosi che interessi di eguale misura, se non addirittura più rilevanti, non abbiano ricevuto analoga tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 45 l. 22 dicembre 1975, n. 685 - relativamente alla pena,più grave, prevista per la spedizione, da parte del farmacista, di ricette relative a stupefacenti non conformi alle prescrizioni di legge, rispetto alla meno grave sanzione della redazione,da parte del medico,di ricette egualmente non conformi a legge). cfr. Sent. nn. 132/1986 e 287/1986
Norme impugnate
- art. 45 legge 22 dicembre 1975, n. 685
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 3628
- Stupefacenti e sostanze psicotrope
- Farmacista
- Spedizione di ricette
- Medico
- Redazione di ricette
- Non conformità delle ricette alle prescrizioni di legge
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, in punto di non manifesta infondatezza, rende inammissibile la questione sollevata. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost. - dell'art. 45 l. 22 dicembre 1975, n. 685, relativamente alla maggiore pena prevista per la spedizione,da parte del farmacista, di ricette relative a stupefacenti non conformi a prescrizioni di legge, rispetto alla meno grave sanzione della redazione, da parte del medico, di ricette egualmente non conformi a legge).
Norme impugnate
- art. 45 legge 22 dicembre 1975, n. 685
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1982 dal Pretore di Riesi, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Riesi con ordinanza 7 aprile 1982 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in quanto punisce più gravemente la spedizione da parte del farmacista di ricette relative a stupefacenti redatte senza osservanza delle prescrizioni di legge, rispetto alla redazione da parte del medico delle stesse ricette: e ciò per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, e 27 Cost.;
punto 2
Considerato che il giudice a quo non dubita della ragionevolezza della pena comminata per la spedizione di ricette relative a stupefacenti non conformi a prescrizioni di legge, ma lamenta che una condotta di pari, se non di superiore, gravità sia meno gravemente sanzionata;
che, però, è insegnamento costante di questa Corte che non può censurarsi sotto il profilo della disparità di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli certi interessi, argomentandosi che interessi di uguale misura, se non addirittura più rilevanti, non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. nn. 132 e 287 del 1986);
che il Pretore non motiva in alcun modo circa il contrasto della norma denunziata con gli artt. 24 e 27 Cost.;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della l. 22 dicembre 1975, n. 685 sollevata dal Pretore di Riesi, con ordinanza 7 aprile 1982, in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost.;
Dichiara manifestamente infondata la questione stessa sollevata con la medesima ordinanza in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze