Sez. 3 - , Sentenza n. 22626 del 08/11/2016 (Rv. 642966 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ESPRESSIONI POLISENSE | Contratti a prestazioni corrispettive - Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità - Contenuto.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ESPRESSIONI POLISENSE
Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)