Sez. 6, Sentenza n. 155 del 27/01/1967 Ud. (dep. 29/05/1967) Rv. 104349 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - POSSESSO DELLA COSA O DEL DENARO DA PARTE DELL'AGENTE - SEMPLICE POTERE DI DISPOSIZIONE ANCHE DI FATTO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - POSSESSO DELLA COSA O DEL DENARO DA PARTE DELL'AGENTE - SEMPLICE POTERE DI DISPOSIZIONE ANCHE DI FATTO - SUFFICIENZA.*
Ad integrare la nozione del possesso secondo l'art 315 cod pen (ed anche secondo l'art 314 cod pen), e sufficiente che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano in condizione di esercitare un potere di disposizione anche di fatto sulla cosa o sul denaro, collegato alla pubblica funzione o al pubblico servizio con un nesso anche di semplice occasionalita. Quindi pure la semplice detenzione per breve tempo costituisce possesso ai fini della malversazione, in realta consistendo in una materiale disponibilita sia pure temporanea dipendente da ragioni di servizio. (V, per l'uno o l'altro reato, 103797, 103836, 104144, 104257, anno (1967; 102497, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)