Sez. 1, Sentenza n. 1632 del 13/05/1969 (Rv. 340576 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PATTUIZIONE IMPLICITA - CONDIZIONI - RITARDO DETERMINANTE LA FUNZIONALE IRREALIZZABILITA DELL'ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PATTUIZIONE IMPLICITA - CONDIZIONI - RITARDO DETERMINANTE LA FUNZIONALE IRREALIZZABILITA DELL'ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA.*
Il carattere essenziale del termine, quando siffatta essenzialita non sia stata espressamente pattuita, puo desumersi implicitamente dalla natura e dall'oggetto del negozio nei casi in cui il rispetto del termine di esecuzione risulti indispensabile per il conseguimento dell'assetto di interessi in concreto perseguito con il contratto e sia strettamente collegato alla realizzazione dello scopo del negozio, e cioe alla esplicazione della sua funzione economica. Deve riconoscersi il carattere di essenzialita al termine in tutte le fattispecie negoziali in cui un ritardo nell'adempimento, concretandosi sostanzialmente in un inadempimento definitivo, importi la irrealizzabilita funzionale dello stesso. (V. 1825-68, massima n.333748 208-68, massima n.331083 2367-67, massima n.329630 1445-67, massima n.328099).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)