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Sez. U, Sentenza n. 49 del 08/02/2001 (Rv. 543722 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Ingiunzione per il pagamento di sovraimposta comunale sul reddito di fabbricati - Impugnazione - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie sottratta, ratione temporis, alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 546 del 1992.
Stato
decisa il 2001-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543722-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE

L'ingiunzione emessa a norma del R.D. n. 639 del 1910 per il pagamento della sovraimposta sul reddito di fabbricati è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie (e non dinanzi al giudice ordinario) anche nella vigenza della disciplina anteriore al D.Lgs. n. 546 del 1992 e anche quando con l'impugnazione il contribuente denunci l'invalidità dell'atto per difetto di preventiva notificazione dell'avviso di accertamento, atteso che l'art. 23 D.L. n. 55 del 1983 (convertito in Legge n. 131 del 1983) rende esperibili, in tema di sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, i ricorsi di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, necessariamente implicando anche l'applicazione delle norme identificative del giudice munito della competenza a decidere sui ricorsi medesimi e così derogando all'art. 3 del citato R.D. n. 639 del 1910 (prevedente l'opponibilità dell'ingiunzione fiscale dinanzi al giudice ordinario), senza che possano trarsi argomenti in senso contrario dal rinvio, contenuto nel citato art. 23 D.L. 55/1983, alla procedura di cui al R.D. 639/1910 citato, atteso che tale rinvio deve intendersi riferito al procedimento amministrativo di esazione, restando invece la materia delle impugnazioni devoluta al Giudice Tributario secondo le disposizioni del d.P.R. 636/1972 (Fattispecie sottratta, ratione temporis, alla disciplina introdotta col D.Lgs. n. 546 del 1992).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)