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Sez. 1, Sentenza n. 186 del 22/01/1976 (Rv. 378842 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - EFFICACIA - ESECUTIVITA - ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (IMPOSTA DI CONSUMO).*
Stato
decisa il 1976-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378842-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - EFFICACIA - ESECUTIVITA - ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (IMPOSTA DI CONSUMO).*

L'adempimento di un provvedimento amministrativo munito di forza esecutiva, ancorche non definitivo, non importa di per se acquiescenza al provvedimento medesimo, anche se sia stato conferito senza che la pa abbia iniziato la procedura di esecuzione, in quanto esso non manifesta in modo univoco la volonta del privato di rinunziare alla facolta di chiedere la revoca o la modifica del provvedimento. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso che il pagamento parziale dell'imposta di consumo eseguito dal contribuente in pendenza del ricorso al prefetto proposto contro la decisione emessa dal sindaco, in materia di liquidazione del tributo a norma dell'art 47 del RD 30 aprile 1936 n 1138 costituisse acquiescenza a tale provvedimento e rendesse, quindi, improcedibile l'opposizione proposta contro l'ingiunzione fiscale successivamente emanata contro lo stesso contribuente. La suprema Corte ha confermato tale statuizione, enunciando il principio di cui in massima). (V 1382/73, mass n 364036; (V 935/69, mass n 339346; (V 1108/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)