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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022 (Rv. 664552 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Conversione del reclamo in opposizione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664552-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia di un pignoramento proveniente da un soggetto già deceduto, e la conseguente estinzione della procedura esecutiva).

Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)