Sez. 1, Sentenza n. 5785 del 03/12/1987 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178374 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONTINUAZIONE RITENUTA CON I REATI RIENTRANTI NEL PROGRAMMA ASSOCIATIVO - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONTINUAZIONE RITENUTA CON I REATI RIENTRANTI NEL PROGRAMMA ASSOCIATIVO - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Non sussiste alcuna incompatibilità, concettuale o giuridica, sulla unificazione, in ragione del medesimo disegno criminoso, fra il reato di associazione per delinquere ed i reati rientranti nel programma associativo, sempre che, questi ultimi siano stati concretamente determinati, sia pure genericamente, al momento della Costituzione del vincolo associativo e in ragione di esso. Oltre questo limite non può sussistere il medesimo disegno criminoso fra il reato di associazione per delinquere e quelli costituenti il fine dell'associazione proprio per la incompatibilità fra la astrattezza del programma criminoso che, connota, assieme alla immanenza del vincolo, il reato associativo e la concretezza del disegno criminoso che occasionalmente lega determinati delitti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)