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Sez. 1, Sentenza n. 270 del 27/01/1968 (Rv. 331182 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - SENTENZA FONDATA SU PIU RAGIONI AUTONOME - CENSURA RIVOLTA SOLTANTO CONTRO ALCUNE DI ESSE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331182-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - SENTENZA FONDATA SU PIU RAGIONI AUTONOME - CENSURA RIVOLTA SOLTANTO CONTRO ALCUNE DI ESSE - INAMMISSIBILITA.*

Quando la decisione del giudice di merito poggia su piu ragioni, tra loro distinte e indipendenti, ed il ricorso per Cassazione investe soltanto una o alcuna di esse, si rende inutile l'esame delle relative censure da parte della Corte di Cassazione, poiche la mancata impugnazione delle altre comporta il formarsi del giudicato sulle questioni non toccate dai motivi di ricorso. (nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda di pagamento di un credito rappresentato da cambiale sia per improcedibilita dell'Azione causale, dipendente da mancata offerta di restituzione del titolo mediante deposito in cancelleria, sia per difetto di prova sul credito dedotto; e nel ricorso erano state impugnate soltanto le ragioni esposte in ordine all'improcedibilita). (Conf 2585'66, mass n 324977; 1595'66, mass n 323174, ed altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)