Sez. 1, Sentenza n. 21444 del 24/06/2026 (Rv. 679274-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Procedimento prefallimentare - Imprenditore con sede in altro Stato membro UE - Notificazione a mezzo posta ex art. 14 Reg. CE n. 1393 del 2007 - Validità - Legge dello Stato membro richiesto - Applicabilità - Compiuta giacenza - Ammissibilità - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di procedimento prefallimentare nei confronti di imprenditore con sede in altro Stato membro dell'UE, ai fini della validità della notificazione o della comunicazione di un atto – giudiziario o meno – da eseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno richieste né osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, sicché la regolarità delle notificazioni dovrà essere accertata alla luce delle norme vigenti nel Paese di destinazione; ne consegue che la notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza
costituisce una valida modalità di notifica secondo il citato Regolamento CE del 2007, se consentita, appunto, nel Paese di destinazione.
Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 19, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)