Imposta comunale sulle pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni
Testo in vigore al
Art. 5 Categoria delle localita'
1. Agli effetti dell'applicazione della imposta sulla pubblicita' di cui agli articoli 8, 9, 10, primo comma, e 16 e dei diritti sulle pubbliche affissioni i comuni delle prime quattro classi possono suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie, in relazione alla diversa centralita' ed alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione non superiore al 200 per cento della tariffa normale.
2. I regolamenti comunali devono specificare le localita' comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo' superare il 20 per cento di quella dell'intero territorio comunale.
3. Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.
Capo II. Imposta sulla pubblicita'
Art. 6 Oggetto
1. L'imposta sulla pubblicita' si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del capo III del presente decreto, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
Art. 7 Soggetti passivi
1. L'imposta e' dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicita' e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita' stessa.
Art. 8 Tariffa per la pubblicita' ordinaria
1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
2. Comuni fino fino fino fino
a 1 mese a 3 mesi a 6 mesi a 1 anno
3. Classe I L. 420 L. 1.050 L. 1.500 L. 2.250
Classe II " 375 " 900 " 1.425 " 2.100
Classe III " 300 " 750 " 1.350 " 1.950
Classe IV " 270 " 600 " 1.050 " 1.650
Classe V " 225 " 550 " 975 " 1.500
Classe VI " 200 " 500 " 750 " 1.200
Classe VII " 180 " 450 " 675 " 1.050
4. Per la pubblicita' luminosa o illuminata la tariffa di cui al primo comma e' aumentata del centocinquanta per cento.
Art. 9 Tariffa per la pubblicita' effettuata con striscioni
1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno, non puo' superare i seguenti limiti:
2. Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 225 Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 110 Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 Comuni di classe VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60 Comuni di classe VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30
Art. 10 Tariffa per la pubblicita' effettuata con proiezioni
1. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla, proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono, non puo' superare i seguenti limiti:
2. Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.125 Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.010 Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 790 Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 675 Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450 Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340 Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 110
Per la pubblicita' effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, indipendentemente dalla misura dello schermo che viene comunque commisurato ad un metro quadrato.
Art. 11 Tariffa per la pubblicita' effettuata con veicoli pubblicitari
1. Per la pubblicita' visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta per ciascun comune nel quale circola il veicolo, purche' non in semplice transito, e per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
2. Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.125 Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 750 Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 525 Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 375 Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 225 Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
Quando la pubblicita' sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta e' aumentata del 50 per cento.
Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicita' sonora e' dovuta una maggiorazione pari al triplo della tariffa di cui all'art. 16.
Qualora i suddetti veicoli effettuino distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario e' dovuta a ciascun comune nel quale si effettua la distribuzione una imposta pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15, quintuplicata.
Qualora la pubblicita' sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune la misura dell'imposta e' ridotta del 50 per cento.
Art. 12 Tariffa per la pubblicita' effettuata con veicoli in genere
1. Per la pubblicita' visiva effettuata all'interno di vetture autofilotramviarie, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta e' dovuta in misura pari a quella prevista per la pubblicita' ordinaria di cui al precedente art. 8. Per la pubblicita' visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, l'imposta e' raddoppiata.
2. Quando la pubblicita' sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta e' aumentata del 50 per cento.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Il comune puo' consentire che l'imposta venga corrisposta in base alla superficie complessiva degli spazi riservati alla pubblicita', indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.
5. Per la distribuzione dei manifestini o di altro materiale pubblicitario l'imposta e' dovuta a ciascun comune nel quale si effettua la distribuzione in misura pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15, quintuplicata.
6. Per la pubblicita' sonora l'imposta e' dovuta a ciascun comune nel quale la pubblicita' stessa viene effettuata in misura doppia rispetto a quella prevista dall'art. 16.
7. Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura ridotta del 50 per cento a favore dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
Art. 13 Tariffa unica per la pubblicita' effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda
1. Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprieta' della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta e' dovuta per ogni anno o frazione di anno al comune ove ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:
1) autoveicoli con portata non inferiore
a 30 quintali............................... L. 12.000
per ogni rimorchio.......................... " 8.0002) altri autoveicoli..................... " 10.000
per ogni rimorchio.......................... " 6.0003) motocarri e motocarrozzette........... " 6.000
per ogni rimorchio.......................... " 4.0004) veicoli spinti o trainati da forza non
meccanica................................... " 3.000
E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Non e' tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attivita' della ditta, quando questa sia apposta non piu' di due volte e purche' ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.
Art. 14 Tariffa unica per la pubblicita' effettuata con aeromobili
1. Per la pubblicita' effettuata con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta, per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta cui la pubblicita' si riferisce, e' dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, e non puo' superare i seguenti limiti:
2. Comuni di classe I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 Comuni di classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.500 Comuni di classe III. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.500 Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicita' eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso.
Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa di cui al primo comma ridotta alla meta'.
Art. 15 Tariffa per la pubblicita' effettuata in forma ambulante
1. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta, per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, non puo' superare i seguenti limiti:
2. Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 750 Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 230 Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150 Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120
Per la pubblicita' ambulante effettuata in forma sonora o con luce la tariffa di cui al precedente comma e' maggiorata del 50 per cento.
Art. 16 Tariffa per la pubblicita' sonora
1. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta non puo' superare i seguenti limiti:
2. Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.250 Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 750 Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450 Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
Art. 17 Modalita' di applicazione
1. L'imposta per le forme pubblicitarie previste negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' compreso il mezzo pubblicitario.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicita', da valutare in misura non inferiore a due metri quadrati. Per i globi, facsimili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che puo' circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.
4. I festoni di bandierine e simili si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.
Art. 18 Pubblicita' effettuata su spazi od aree comunali
1. Qualora la pubblicita' sia effettuata su beni di proprieta' comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, ne' l'applicabilita' della tassa per la occupazione dello spazio ed aree pubbliche.
Art. 19 Riduzioni
1. La misura dell'imposta e' ridotta del 50 per cento:
1) per la pubblicita' dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane, o dei Paesi della Comunita' economica europea;
2) per la pubblicita' delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle societa' di mutuo soccorso legalmente riconosciute dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;
3) per la pubblicita' relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
4) per la pubblicita' riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.
Art. 20 Esenzioni
1. Sono esenti dalla imposta:
1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attivita' esercitata nei locali stessi, nonche' i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purche' si riferiscano all'attivita' in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attivita' esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato, nonche' gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;
3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;
4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;
5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico;
6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole, o dei negozi medesimi;
7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano alla attivita' esercitata dall'azienda, nonche' gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;
8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonche' delle navi ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 12;
9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformita' alla legge 4 aprile 1956, n. 212;
11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attivita' avente fine di lucro;
12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.
Art. 21 Dichiarazione del contribuente
1. I soggetti passivi di cui all'art. 7 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicita', a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicita' stessa. Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui all'art. 8 si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicita'.
3. Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicita'.
4. E' fatto obbligo al comune di effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. Per la pubblicita' di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.
6. In mancanza di denuncia di cessazione la durata della pubblicita' annuale si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta entro trenta giorni dalla scadenza.
Art. 22 Pagamento dell'imposta
1. Per la pubblicita' di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.
2. Per la pubblicita' della durata non inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta puo' essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo complessivo superi i seguenti limiti:
3. L. 150.000 per i comuni di I e II classe;
4. L. 100.000 per i comuni di III e IV classe;
5. L. 40.000 per i comuni di V, VI e VII classe.
Art. 23 Rettifica ed accertamento d'ufficio
1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata il comune puo' procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.
2. Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicita', nonche' l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute.
3. Il comune ha facolta' di procedere al controllo del materiale pubblicitario.
Art. 24 Contenzioso
1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.
2. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
4. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione stessa.
5. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
6. Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.
7. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.
Art. 25 Procedimento esecutivo
1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal presente decreto e' recuperata col procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.
2. Per la vidimazione dell'ingiunzione e' competente il pretore avente giurisdizione sul territorio del comune nel quale e' stata effettuata la pubblicita'.