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Sez. 1, Sentenza n. 8706 del 24/08/1990 (Rv. 469046 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - COMMISSIONE TRIBUTARIA COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1990-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469046-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - COMMISSIONE TRIBUTARIA COMPETENTE.*

In tema di contenzioso tributario, competente a conoscere del ricorso, proposto a seguito del silenzio mantenuto dalla amministrazione finanziaria su una istanza di rimborso del contribuente, รจ la commissione tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha Sede l'ufficio che ha serbato il silenzio, equipollente a provvedimento di rifiuto. (Conf 6782/88, mass n 461037).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)