Sez. 4, Sentenza n. 3209 del 21/02/1997 Ud. (dep. 07/04/1997) Rv. 207874 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI | Commesso nella vigenza del D.P.R. 15.6.1959, n. 393, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Sospensione della patente di guida - Natura di pena accessoria nel vigore del codice della strada abrogato - Natura di sanzione amministrativa accessoria secondo il D.L.G. 30 aprile 1992, n. 285 - Condanna per il reato a pena condizionalmente sospesa - Pena accessoria della sospensione della patente più favorevole della sanzione amministrativa - Ragione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Poiché la norma più favorevole all'imputato va individuata comparando il trattamento derivante dall'applicazione della legge anteriore con quello fissato dalla legge posteriore e ravvisando la "lex mitior" in quella che sia foriera di conseguenze meno gravose per il colpevole e poiché nella vigenza del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la sospensione della patente di guida costituiva pena accessoria mentre secondo il D.L.G. 30 aprile 1992, n.285, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa per il reato di omicidio colposo commesso, nel vigore del codice della strada abrogato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena accessoria della sospensione della patente di guida è più favorevole della sanzione amministrativa accessoria perché la pena, a differenza dell'altra, viene in concreto attratta dalla sospensione della pena principale, con conseguente trattamento sanzionatorio complessivamente più mite per l'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 ter CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 ter CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)